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BANDA MUSICALE
CITTA' DI DIANO MARINA
STATUTO
BANDA MUSICALE CITTA' DI DIANO MARINA
ARTICOLO 1
E' costituita in Diano Marina e con durata illimitata, l'Associazione Musicale "Banda Città di Diano Marina", totalmente apolitica, senza fini di lucro per gli associati, con finalità ricreative, di ultura e con l'intendimento di mantenere le tradizioni folkloristiche locali.
ARTICOLO 2
Per il conseguimento degli scopi elencati sommariamente all'ART. 1, la Banda Musicale Città di Diano Marina, che può accogliere associati di ambo i generi, si propone di impegnare i propri soci nelle seguenti attività:
a) istruzione musicale gratuita per tutti coloro che vorranno apprendere la musica per fare parte del complesso;
b) effettuazione di concerti, sfilate folkloristiche con "Majorettes" e manifestazioni varie
c) ricerca, conservazione ed allestimento di mostre inerenti l'attività della "Banda" che vanta tradizione più che centenaria
ARTICOLO 3
Le attività della "Banda Musicale", dato il loro carattere, potranno essere attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con quella dell'Azienda di Soggiorno e con tutte le altre esistenti o costituende i cui fini, in tutto od in parte, si richiamino a quelli promossi dalla Banda Musicale.
ARTICOLO 4
Per il raggiungimento dei fini istituzionali, la Banda Musicale si avvale dell'opera sempre attiva e presente di tutti i soci che, per il fatto stesso della assunzione i tale qualifica, assumono formale impegno morale di prestarsi, nei limiti della loro possibilità e capacità in favore della Banda stessa, segueno le direttive che di volta in volta saranno impartite dagli organi dell'associazione come sarà appresso chiarito.
ARTICOLO 5
I soci si dividono in tre categorie e precisamente:
a) SOCI ONORARI: che costituiscono il gruppo insignito di tale qualifica, squisitamente morale, conferita dal Consiglio di Amministrazione a quante persone fisiche ed Enti morali ed Associazioni, abbiano ben meritata la motivazione della deliberazione i conferimento. La qualifica è accordata senza limiti di tempo e non impegna la persona o l'Ente insignito ad esercitare alcuna attività sociale, ma ad appoggiare, nei limiti delle proprie possibilità, le attività stesse. Essa, conseguentemente, non comporta alcun onere per l'insignito, salvo le eleargizioni o donazioni già fatte o che intende liberamente fare, in favore della Banda Musicale Città di Diano Marina.
b) SOCI EFFETTIVI: coloro che su istanza scritta, accettata insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, si occupano delle attività istituzionali e che assolvono gli obblighi sociali descritti nel presente "STATUTO". La qualifica si perde per dimissioni (da rassegnare per iscritto al Consiglio di Amministrazione), per inattività da accertarsi dal Consiglio che dovrà vagliare accuratamente i motivi e le giustificazioni adotte dal Socio per iscritto o (a sua richiesta) anche a voce, per indegnità, da deliberarsi dall'Assemblea generale dei Soci a scrutinio segreto ed a magioranza assoluta. Ogni socio effettivo è responsabile in pieno di quanto ha in consegna. I minorenni non hanno diritto di voto.
c) SOCI ADERENTI MAJORETTES: questa categoria è composta dalle giovani che intenono far parte del gruppo folkloristico. Circa l'ammissione, sono valide le norme indicate alla lettera "b" per i soci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sulle caratteristiche e requisiti fisico-estetiche che le socie "Majorettes" dovranno possedere. Per il socio, l'assolvimento degli obblighi volontariamente assunti con l'istanza non à diritto al voto in assemblea. L'organico del gruppo he dovrà effettuare le manifestazioni folkloristiche sarà fissato con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione. Una persona sarà incaricata di relazionare al Consiglio stesso sulle necessità, esigenze e sugli obblighi che i volta in volta il gruppo dovrà assumere. i soci aderenti sono responsabili i quanto hanno in consegna.
ARTICOLO 6
Il Patrimonio della "Banda Musicale città di Diano Marina" è costituito:
a) dai compensi per effettuazione di servizi musicali per conto terzi che costituiscono le quote associative che vengono così abolite;
b) dalle eventuali donazioni volontarie di terzi o di soci;
c) da proventi di qualsiasi natura
d) dai beni mobili ed immobili, diritti ed attività acquisite dalla Banda Musicale nel corso delle sue atività.
ARTICOLO7
Gli organi direttivi ed Amministrativi della "Banda città di Diano Marina" sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Cassiere-Tesoriere
ARTICOLO 8
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci effettivi. In quest'ultimo caso l'assemblea sarà convocata non oltre 15 giorni di distanza dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi scritti diramati a mezzo posta (od altro) a domicilio dei soci effettivi, a cura del segretario; copia dovrà essere affissa nel quadro murale della "Banda" installato in Corso Roma. Trascorsa un'ora da quella indicata per la convocazione, qualora non sia prsente almeno la metà dei soci effettivi (nel qual caso l'assemblea è valida a tutti gli effetti), essa passa in "seconda convocazione" e potrà deliberare a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti (non computandosi i componenti del Consiglio Direttivo e tutti coloro che ricoprono cariche associative) sempre che tale numero non si inferiore a 5 unità, salvo che sugli argomenti relative a modifiche statutarie o scioglimento della Banda Musicale, per le quali occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettive (computandosi anche coloro che ricoprono cariche sociali).E' ammessa facoltà di delega, ma ogni socioeffettivo non potrà disporre impiù di una delega di altro socio delegante.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) soci effettivi, eletti dall'Assemblea. Il Prsidente è eletto fra i sei designati nel Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo, composto come sopra, si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convocherà secondo le forme d'uso, le riunioni sono valide qualora siano presenti, oltre il Presidente, almeno tre consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e i ogni seduta dovrà essere redatto, a cura del Segretario, regolare verbale.
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